Amministrazione controllata

L'amministrazione controllata è una procedura concorsuale prevista dalla legge italiana che permette a un'impresa con scarsa solvibilità di operare, per un massimo di due anni, sotto il controllo del giudice e di un commissario giudiziale nominato da quest'ultimo.

L'istituto fu abrogato nel 2006[1] ma successivamente reintrodotto nel 2012[2].

La procedura viene applicata, previa verifica da parte del giudice delle possibilità di risanare l'attività del debitore, a delle aziende in difficoltà economiche, ma non ancora insolventi, per consentire la continuità dell'attività, allo scopo di salvare l'azienda dalla chiusura. Era subordinata all'approvazione da parte della maggioranza dei creditori e prevedeva la sospensione del pagamento dei debiti pregressi, che dovevano poi essere onorati entro la fine del periodo di amministrazione. L'attività dell'azienda veniva monitorata dal commissario, che era tenuto a presentare al giudice una relazione bimestrale sul suo andamento economico. Nel caso che si fosse evidenziata l'insolvenza del debitore, il giudice avrebbe dato immediato inizio alla procedura fallimentare.

  1. ^ Legge Fallimentare - Dell'amministrazione controllata, su altalex.com.
  2. ^ Che cosa significa "Amministrazione controllata"?, su brocardi.it. URL consultato il 25 ottobre 2022.

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
Controllo di autoritàThesaurus BNCF 52038 · GND (DE4202295-2