Legge 5 febbraio 1992, n. 104

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (abbreviata legge 104/1992, meglio nota come Legge 104) rubricata legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate è una legge della Repubblica Italiana che detta i princìpi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona disabile.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 39 del 17 febbraio 1992, è stata modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24), dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Il 3 novembre 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi che riguardano la Legge 104. In particolare a partire dal 1º gennaio 2025 sarà l'INPS a occuparsi del procedimento di valutazione di base attraverso una valutazione bio-psico-sociale e la certificazione della condizione di disabilità sarà accorpata al processo di accertamento dell'invalidità civile.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Titolo estesoLegge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
StatoRepubblica Italiana
LegislaturaX
Promulgazione5 febbraio 1992
Testo
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Soggetti aventi diritto

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Riconoscimento dello stato di handicap

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L'art. 3 comma 1 definisce persona handicappata:

«colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.»

L'art. 3 comma 3 definisce lo stato di disabilità grave:

«Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.»

L'accertamento dell'handicap è regolato ai sensi dall'art. 4, che prevede una valutazione effettuata da un'apposita commissione medica dell'ASL. Nella commissione sono presenti anche un assistente sociale, un esperto per i vari casi da esaminare, e dal 2010, anche un medico INPS.[1] (È prevista la possibilità di visite domiciliari per quelle persone con documentata impossibilità ad essere trasportate).

Il riconoscimento di un comma oppure dell’altro all’interno del verbale d’invalidità dà diritto ad agevolazioni differenti.[2]

Materie trattate e contenuto

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La legge si occupa:

I principi generali per i diritti della persona con handicap sono definiti dall'art. 5 come la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale.

Principali destinatari della Legge 104 sono dunque i cittadini con handicap, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro, spesso caregiver di queste persone. Il presupposto è infatti che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo adeguato sostegno sia alla persona con handicap che alla sua famiglia.[3]

Le agevolazioni previste ai sensi Legge 104 sono:

  • agevolazioni lavorative;
  • agevolazioni per i genitori;
  • agevolazioni fiscali.

Agevolazioni lavorative

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I lavoratori con handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92, art. 3 comma 3, possono usufruire di tre giorni di permesso mensile.

I lavoratori che invece assistono un familiare in situazione di gravità ex art. 33 comma 3 della Legge 104/92 (e successive modificazioni), possono fruire di tre giorni mensili di permesso sempre che il disabile sia parente o affine entro il terzo grado di parentela.

Agevolazioni per i genitori

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I genitori di soggetti con handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92, hanno diritto ad agevolazioni lavorative:

Età del figlio Agevolazione
minore di 3 anni Prolungamento dell'astensione facoltativa
tra i 3 e i 18 anni n. 3 giorni di permesso mensile

Agevolazioni fiscali

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I soggetti con handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92, hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

  • riconoscimento delle spese sanitarie quali oneri deducibili e non quali detrazioni;
  • applicazione dell'IVA agevolata al 4% per l'acquisto di protesi, sussidi[4] e strumenti tecnologici (telefono cellulare, computer);
  • applicazione dell'IVA agevolata al 4% per l'acquisto e la trasformazione di veicoli per il trasporto di persone con handicap;
  • esenzione della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile;
  • esenzione del bollo auto;
  • detrazione in misura del 19% per l'acquisto di beni dei disabili.

Per quanto riguarda le agevolazioni per il settore auto sono previste per i soggetti con handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92, art. 3 comma 3.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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