V emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America

V emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America
StatoStati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Tipo leggeLegge costituzionale
Proponente62° Congresso degli Stati Uniti del 1912
Promulgazione15 dicembre 1791
In vigore8 giugno 1925 (Gitlow v. New York)
Testo
(EN) I Emendamento, in The Bill of Rights: A Transcription, National Archives. URL consultato il 21 gennaio 2023.

Il V emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America (Emendamento V) fa parte del gruppo dei primi dieci emendamenti adottati nel 1791, noti collettivamente come United States Bill of Rights (la "Carta dei Diritti") in quanto introducono nella Costituzione alcune ulteriori tutele dei diritti civili.

Esso riguarda i procedimenti penali a seguito di commissione di reato e il diritto ad un giusto processo, in particolare il testo afferma:

«Nessuno sarà tenuto a rispondere di un reato che comporti la pena capitale, o comunque infamante, se non per denuncia o accusa fatta da una Grand Jury a meno che il reato non sia compiuto da individui appartenenti alle forze di terra o di mare, o alla milizia, quando questa si trovi in un servizio attivo, in tempo di guerra o pericolo pubblico; né alcuno potrà essere sottoposto due volte, per un medesimo delitto, a un procedimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in una qualsiasi causa penale, a deporre contro sé medesimo, né potrà essere privato della vita, della libertà o della proprietà, se non in seguito a regolare procedimento legale; e nessuna proprietà potrà essere destinata a un uso pubblico, senza un giusto indennizzo.»

La norma è spesso citata come simbolo delle libertà individuali e per questo spesso citato nei film d'azione e nei legal thriller statunitensi nonché, in genere, usato per affermare il diritto inalienabile a non dire o fare cose che possano nuocere a se stessi.[1]

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